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Fastweb ritarda e poi sospende il servizio: risarcito anche il danno esistenziale

Grosseto, 30 maggio 2011 - Per la sospensione illecita del servizio telefonico il gestore deve risarcire anche il danno esistenziale. Questa è la mass...

Niki Mazzara

Grosseto, 30 maggio 2011 - Per la sospensione illecita del servizio telefonico il gestore deve risarcire anche il danno esistenziale. Questa è la massima espressa dal Giudice di Pace di Grosseto con la sentenza 484/2011 che ha condannato Fastweb al risarcimento del danno esistenziale in favore di un malcapitato utente grossetano. La vicenda, purtroppo non isolata, ha inizio quando l’utente decide di chiedere il passaggio da un gestore telefonico all’altro nel marzo 2008. Soltanto dopo mesi di telefonate e patemi, nel novembre 2008, grazie all’intervento di Confconsumatori l’utente si è visto finalmente trasferire al gestore prescelto; gestore che nel frattempo pur non erogando il servizio emetteva fatture pretendendo illecitamente il pagamento di un servizio appunto mai reso. Di fronte al mancato pagamento, il gestore dopo aver attivato il servizio a novembre a dicembre sospendeva senza alcun preavviso scritto l’utenza telefonica, con la scusa dell’insussistente morosità accumulata nei mesi di latitanza del gestore stesso. Grazie ad un immediato provvedimento d’urgenza reso dal Tribunale di Grosseto cui l’utente si era rivolto assistito e difeso dall’avv. Sara Serritiello, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. il cittadino riusciva forzosamente a riavere finalmente linea telefonica ed adsl. La compagnia telefonica ha così ammesso che la morosità non sussisteva annullando le precedenti fatture ma non si rendeva disponibile al risarcimento dei danni. Anche il patema e l’angoscia causati dall'ingiusto comportamento contrattuale ha trovato congruo ristoro nel danno esistenziale riconosciuto al termine della causa civile proposto dallo stesso utente, sempre per mezzo dell’avv. Sara Serritiello del foro di Grosseto, nella sentenza 484/2011 del Giudice di Pace di Grosseto; il quale ha condannato Fastweb al ristoro di 500,00 euro oltre al pagamento delle spese processuali per 1.200,00 euro oltre accessori. "Purtroppo questo non è un caso infrequente - commenta l'avvocato Sara Serritiello - e ancora oggi, nell’era della tecnologia delle comunicazioni, nonostante i numerosi provvedimenti dell’Autorità garante, gli sportelli di Confconsumatori continuano a riscontrare vicende simili e comportamenti scorretti da parte dei gestori della telefonia".

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