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"Botti" di Capodanno, ordinanza del sindaco dispone divieto di utilizzo

22 Dicembre 2018 14:40, di Ornella Fulco
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Vietati botti, petardi e fuochi d'artificio sull'intero territorio comunale di Trapani

Divieto di utilizzo di botti, petardi e fuochi d'artificio sull'intero territorio comunale di Trapani. Lo ha disposto il sindaco Giacomo Tranchida con un'apposita ordinanza. Nel provvedimento si richiamano le ragioni alla base della decisione: "ogni anno, su tutto il territorio nazionale ,si verificano infortuni, anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo di detti prodotti e similari ed esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito".
L'ordinanza ricorda anche che "in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all’ambiente naturale dovuti oltre che per l’inquinamento acustico anche per l’aumento di polveri sottili nell’aria". "Tale condotta - si legge ancora nell'ordinanza - può rappresentare, per incompetenza all’uso e per l’assenza di precauzioni minime, un serio pericolo per l’incolumità, in special modo dei minori e il pericolo sussiste, pur se in misura più contenuta, anche per quei prodotti che si limitano a generare un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati; l'esplosione di tali prodotti, seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rileva dannosa e provoca stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici, agli animali domestici e a tutti quelli che vivono nell'ambiente urbano, poiché il fragore provocato cagiona gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico". 
Il divieto sarà in vigore nel periodo compreso tra sabato 29 dicembre 2018 e mercoledì 2 gennaio 2019 e riguarda, in particolare, "l'utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 4/4/2010 n. 58, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benchè di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi", la cessione "a qualsiasi titolo" o l'utilizzo "in qualsiasi condizione, a minori di anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiore e ai minori di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del D.Lgs. 4/4/2010 n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti". 
L'inosservanza degli obblighi e divieti previsti nell'ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 50 comma 7 bis 1 della legge 132 del 01/12/2018, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca. 

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