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Confconsumatori,Carrier 1”: Risarciti più di un milione di euro per quasi 100 associati

15 Giugno 2011 13:08, di Niki Mazzara
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Milano, 15 giugno 2011 - Più di un milione di euro di risarcimento per ben 97 risparmiatori. Con sentenza n. 1193/11 del 27 aprile 2011 la Corte d’app...

Milano, 15 giugno 2011 - Più di un milione di euro di risarcimento per ben 97 risparmiatori. Con sentenza n. 1193/11 del 27 aprile 2011 la Corte d’appello di Milano ha confermato quella del Tribunale di Milano (n. 8699/07 in data 2.5.07) che aveva accolto la domanda proposta da 97 consumatori, tutelati dalla Confconsumatori e dai suoi avvocati Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, i quali nel 2001 avevano acquistato titoli Carrier1, società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco tempo dopo. Era accaduto, più in particolare, che di quei bond fosse proprietaria una finanziaria statunitense che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca che, tramite i propri promotori o per telefono, aveva alienato quei bond. La Corte ha respinto l’appello della società americana e dell’istituto di credito italiano, confermando, in primo luogo, la decisione del  Tribunale che aveva dichiarato la nullità di dieci contratti d’investimento, perché privi della forma scritta prescritta dall’art. 23 TUF, e condannato la banca al rimborso della somma corrisposta. Gli ordini erano stati, infatti, impartiti per telefono, senza che il contratto generale d’investimento contemplasse tale possibilità. Ha, inoltre, condannato i due istituti di credito, quindi anche quello americano, per tutti gli altri investimenti per i quali non è stata ravvisata l’invalidità, al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori, danni liquidati in primo grado  con l’intervento di un consulente tecnico ed ammontanti a più di un milione di euro. La Corte d’appello, al pari del Tribunale, ha ritenuto che costituisca violazione del divieto di agire in conflitto d’interessi, sancito dagli artt. 21 TUF e 97 reg. Consob, alienare titoli di cui è proprietaria una propria socia, ed ancora che la banca italiana avrebbe dovuto informare gli acquirenti che si trattava di bond speculativi a rischio. Per quanta riguarda il comportamento della società americana, per il Tribunale fu gravissimo ed illecito indurre i promotori finanziari del collegato istituto italiano ad alienare quei “titoli spazzatura”. Il che, sempre per la Corte, come per il Tribunale, dà luogo a responsabilità aquiliana a norma dell’art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcire il pregiudizio arrecato. Èquesta, secondo l’avv. Franchi, una sentenza importantissima: "in primo luogo, perché ha riconosciuto agli investitori la possibilità di agire in giudizio congiuntamente, come se si fosse al cospetto di una vera e propria class action; di poi per il fatto che è stato stabilito ancora una volta che il requisito della forma scritta è imposto anche per i singoli ordini e non solo per il c.d. contratto-quadro, ossia quello generale; infine è stato altresì affermato che non si possono alienare ai risparmiatori obbligazioni di società ormai prossime al default e che, se ci si comporta così, si incorre in responsabilità risarcitoria"

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