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Corte Federale d'Appello. Le motivazioni che hanno portato all'aumento della penalizzazione

16 Luglio 2020 20:04, di Redazione
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I giudici bocciano la proprietà Alivision

E’ una bocciatura su tutta la linea quella della Corte Federale d’Appello nei confronti del Trapani e che ha portato al raddoppio della penalizzazione, da 1 a 2 punti, per i mancati pagamenti entro i termini previsti. E’ quanto si apprende dalle motivazioni della sentenza, pubblicata in data odierna.

Il Trapani in primo grado era stato penalizzato di 1 punto, e nel ricorso ha evidenziato la sua buona fede: non «c’era la volontà di trasgredire le regole» per il pagamento degli stipendi ed il ritardo «fu dovuto solo all’imprevedibile insorgenza della emergenza sanitaria». Quindi, nel ricorso viene spiegato come la Alivision, socio unico del Trapani, sia stata costretta a ricorrere alla cassa integrazione ordinaria per i suoi dipendenti. Ed ancora, come lo sponsor, sempre per via del Coronavirus, «comunicò di essere costretta a sospendere temporaneamente il supporto economico fino ad allora fornito». Nel ricorso il Trapani cita anche la condanna da parte del Tribunale di Trapani alla restituzione alla Fm Service di 350 mila euro (poi annullata).

Per la società, quindi, nonostante le congiunture, gli stipendi di gennaio e parte di febbraio vennero pagati il 16 marzo e […] la differenza (non consistente) della somma dovuta fu versata il 20 marzo. Per gli avvocati del Trapani il ritardo è stato soltanto per cause di «forza maggiore».

I giudici d’Appello, però, non hanno creduto alla tesi difensiva del Trapani, anzi, nella sentenza ci sono andati giù in modo pesante: «non si vede per qual motivo al Trapani debba essere riservato un trattamento di particolare favore, atteso che le difficoltà economiche conseguenti all’insorgere dell’emergenza sanitaria hanno riguardato tutte le squadre di calcio». E poi, rigettano anche la causa di «forza maggiore», la quale rappresenta «quel particolare impedimento al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente volto al suo superamento […] nel caso di specie, non solo il credito degli aventi diritto era maturato ben prima del 16 marzo 2020 (costituendo tale data semplicemente il termine ultimo per l’adempimento, nulla impedendo alla società di provvedere anche prima), ma va rilevato che i provvedimenti normativi che hanno portato al “blocco” (tra l’altro) di alcune attività produttive sono datati tra fine febbraio e inizio marzo e dunque precedono di pochi giorni la data ultima di scadenza per il regolare adempimento. Ne consegue che, per essere rilevante ai fini della dimostrazione della forza maggiore, il deficit di liquidità nelle casse della società Trapani, e/o di chi la sosteneva economicamente, avrebbe dovuto manifestarsi proprio in quel ridottissimo intervallo di tempo che intercorre tra i […] provvedimenti e il termine previsto dalla normativa federale. Il che, oltre ad essere poco credibile, è, da un lato, non provato, dall’altro costituisce indice di scarsa diligenza (la provvista di una ingente somma non può/deve essere realizzata nell’imminenza della scadenza dell’obbligazione)».

La società granata ha annunciato con un comunicato stampa di presentare ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, ma, per il momento, da parte del massimo organo giudiziale sportivo non è giunta comunicazione in merito alla presentazione di questo reclamo.

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