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Covid-19: Dpcm e Zone arancioni, Faq del Governo e Circolare ai Prefetti

08 Novembre 2020 15:16, di Alessandro De Bartolomeo
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In merito all’ultimo Dpcm per contrastare il contagio da Covid-19 che ha introdotto la suddivisione in tre zone dell’Italia, assegnando te

In merito all’ultimo Dpcm per contrastare il contagio da Covid-19 che ha introdotto la suddivisione in tre zone dell’Italia, assegnando temporaneamente il colore arancione a Sicilia e Puglia è intervenuto il Governo con le Faq (domande e risposte) sul suo sito ufficiale. Inoltre in aggiunta è stata emanata  una circolare del Ministero dell’Interno indirizzata alle Prefetture per spiegare alcuni aspetti e fugare dubbi. Per i servizi della ristorazione la circolare specifica che: la lett. c) dell’art. 2 del Decreto, ne dispone la sospensione ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Resta consentita senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio, mentre quella con asporto è ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti, senza limiti orari, gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. La sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione in area arancione non comporta alcun riflesso sull’offerta di tali servizi nelle strutture alberghiere. Le strutture alberghiere in area arancione potranno erogare servizi di ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario, mentre in quelle prive di servizi di ristorazione potrà essere praticata la consegna a domicilio di alimenti e bevande, anche ai fini della consumazione in camera.

Nelle Faq del Governo viene invece specificato che: i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti ne gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. I provvedimenti dell’Ordinanza del Ministro della Salute sono suscettibili di variazioni nei prossimi 15 giorni, e comunque entro il termine di validità temporale dell’ultimo Dpcm, che è il prossimo 3 dicembre, a meno di altre disposizioni.

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