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La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento
MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni
devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e
transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli
addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nella brochure task force
comunicazione Istituto Superiore Sanità presso gli esercizi commerciali;
4. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei
mezzi;
5. i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima
dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente
disposizione;
6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la distanza
di sicurezza per la trasmissione droplet.
ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO
SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA
DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in
zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus,
l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero
della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente;
8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e Numero Unico dell’Emergenza 112 o tramite il
numero verde 800458787, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la
trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente;
9. L'Autorità sanitaria territorialmente competente provvede, sulla base delle comunicazioni di cui
al punto 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito
indicate:
a. ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume
informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata
valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario,
l’operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da
adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario
l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di
libera scelta da cui il soggetto è assistito;
d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a
rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e medico curante in cui si
dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data
di inizio e fine;
10. L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento,
nonché degli altri eventuali conviventi;
b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in
caso di comparsa di sintomi;
c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al
giorno (mattina e sera).
11. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato,
le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e
l’applicazione delle seguenti misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente l’operatore di Sanità Pubblica;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli
altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.
MONITORAGGIO DELL’ISOLAMENTO
13. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle
condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia il
medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto.
Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura
l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate
procedure concorsuali.
La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sul sito
istituzionale della Regione.
7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in
zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ,
ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus,
l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero
della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente;
8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e Numero Unico dell’Emergenza 112 o tramite il
numero verde 800458787, gli operatori delle centrali comunicano generalitĂ e recapiti per la
trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente;
9. L'AutoritĂ sanitaria territorialmente competente provvede, sulla base delle comunicazioni di cui
al punto 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalitĂ di seguito
indicate:
a. ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume
informazioni, il piĂą possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata
valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario,
l’operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da
adottare, illustrandone le modalitĂ e le finalitĂ al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario
l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di
libera scelta da cui il soggetto è assistito;
d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a
rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e medico curante in cui si
dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data
di inizio e fine;
10. L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento,
nonché degli altri eventuali conviventi;
b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiositĂ , le modalitĂ di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in
caso di comparsa di sintomi;
c. informare la persona circa la necessitĂ di misurare la temperatura corporea due volte al
giorno (mattina e sera).
11. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato,
le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e
l’applicazione delle seguenti misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attivitĂ di sorveglianza;
12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente l’operatore di Sanità Pubblica;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli
altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.
MONITORAGGIO DELL’ISOLAMENTO
13. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle
condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia il
medico di sanitĂ pubblica procede secondo quanto previsto.
Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura
l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate
procedure concorsuali.
La presente ordinanza ha validitĂ fino a nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarĂ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sul sito
istituzionale della Regione.
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