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Prospettive di lavoro per le giovani generazioni

26 Marzo 2014 13:45, di Niki Mazzara
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Prospettive di lavoro per le giovani generazioni. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 dello scorso 20 marzo è stato pubblicato il decreto attuativo in mate...

Prospettive di lavoro per le giovani generazioni. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 dello scorso 20 marzo è stato pubblicato il decreto attuativo in materia di incentivi fiscali all’investimento in startup innovative, In pratica il decreto crescite prevede che dal 2013 al 2016, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative. Gli incentivi sono in favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di imprese “startup innovative” direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr). Le agevolazioni consistono in una detrazione di imposta per le persone fisiche pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d’imposta. Per le persone giuridiche,l’importo della deduzione è pari al 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta. Se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale o startup innovative che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, le percentuali di deduzione sono rispettivamente, a 25 e 27 per cento. Le agevolazioni sono applicabili a condizione che l’ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d’imposta non sia superiore a euro 2.500.000 per ciascuna startup innovativa. Le agevolazioni non si applicano (art.2 co3): nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica; nel caso di investimenti in startup innovative che si qualifichino come imprese in difficoltà o imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio; alle startup innovative e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative. L’art 6, delinea i casi di decadenza dal beneficio se entro due anni dall’ottenimento dello stesso, si procede a: cessione – anche parziale – delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati; recesso o esclusione degli investitori; perdita dei requisiti necessari per essere startup.

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