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Sentenza del Tribunale di Parma:L'Asl paghi ricovero ad anziano indigente

26 Febbraio 2011 22:13, di Niki Mazzara
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Parma, 27 febbraio 2011 – Confconsumatori ha ottenuto un’importantissima sentenza del 17 gennaio 2011, emessa Tribunale di Parma relativamente alle re...

Parma, 27 febbraio 2011 – Confconsumatori ha ottenuto un’importantissima sentenza del 17 gennaio 2011, emessa Tribunale di Parma relativamente alle rette di ricovero nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) a carico dei parenti degli anziani. Al figlio di un’anziana era stato chiesto, con un decreto ingiuntivo dall’Azienda USL 1 di Massa Carrara, il pagamento della rette maturate durante il ricovero della madre in una casa protetta dal 2/9/97 fino al decesso della stessa in data 5/7/03. Era emerso, infatti, che l’anziana ricoverata non era in grado di coprire le spese di ricovero, ammontanti a complessivi € 59.436,37. Da qui il decreto ingiuntivo nei confronti del figlio, anche sulla base di una dichiarazione scritta con la quale il medesimo si era impegnato al pagamento della retta mensile. Il Tribunale in motivazione ha affermato:•che le disposizioni in materia (art. 2, comma 6, D.Lvo 31 marzo 1998 n. 109, così come introdotto dall’l’art. 2 D.Lvo n. 130/00) non fanno venir meno l’obbligo previsto dall’art. 433 c.c. a carico dei parenti di prestare gli alimenti in favore del famigliare che versa in stati di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento;•    che l’ente erogatore del servizio assistenziale non può agire ex artt. 433 e 438 c.c. nei confronti del componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata;•che le disposizioni delle leggi regionali (nel caso la L.R. Toscana n. 72 del 3 ottobre 1997 vigente in quel periodo) devono essere interpretate in conformità alla legge statale che disciplina la materia. Per il Tribunale, in altre parole, il fatto che il parente dell’anziano sia tenuto agli alimenti, qualora questi versi in stato di bisogno, non consente all’ente pubblico di surrogarsi al parente ricoverato per agire nei confronti del figlio o del nipote.Il Tribunale ha, inoltre, stabilito che quando, come spesso accade e come si era verificato in quel caso, al parente (figlio o nipote) viene  imposta la sottoscrizione di un documento con l’obbligo di versare in proprio la retta, la medesima deve essere interpretata come semplice richiesta di ricovero dell’anziano.“Sono ormai anni che ci occupiamo della questione – dichiara l’avv. Franchi legale di Confconsumatori che ha tutelato in giudizio l’interessato – e finalmente un Tribunale civile ha riconosciuto la tesi dell’associazione e ha revocato il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto contro i parenti di un anziano per il pagamento delle rette di ricovero. Èdi particolare rilevanza – continua l’avv. Franchi – il fatto che la dichiarazione che gli enti erogatori il servizio continuano a far firmare ai parenti dell’anziano, quale condizione per il suo ricovero, sia stata interpretata in senso lato e non come assunzione dell’obbligo di provvedere al pagamento della retta”.Anche sulla base di una precedente sentenza del Tribunale di Ferrara e della Cassazione Confconsumatori invita, comunque, i parenti delle persone anziane, che si sono obbligate in proprio a corrispondere la retta di ricovero, ad inviare una lettera di recesso per sospendere i relativi pagamenti.

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