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Time sharing: Confconsumatori vince ancora

23 Giugno 2011 09:53, di Niki Mazzara
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Trapani, 23 giugno 2011- I contratto di vendita e di finanziamento sono collegati ed entrambi nulli: ecco come la legislazione ha recepito, in ritardo...

Trapani, 23 giugno 2011- I contratto di vendita e di finanziamento sono collegati ed entrambi nulli: ecco come la legislazione ha recepito, in ritardo, la direttiva comunitaria Milano, 23 giugno 2011 - La nullità del contratto di time sharing produce la nullità del connesso contratto di finanziamento. Un'altra vittoria di Confconsumatori che consolida l'orientamento della giurisprudenza in materia di multiproprietà time sharing, e non solo. Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione di Saronno, con sentenza del 17 maggio 2011, ha dichiarato la nullità per mancata individuazione dell’oggetto del contratto e, contestualmente ha dichiarato nullo anche il contratto di finanziamento che due associati di Confconsumatori avevano stipulato con una società finanziaria collegata alla società che vendeva loro il cd. “certificato di associazione in time share”. "Questa - commenta Wanda Zurlo, legale di Confconsumatori che ha difeso gli associati in giudizio - è una delle tante e ormai diffuse truffe perpetrate ai danni di cittadini, forse in po’ ingenui, ma effettuate da veri e propri esperti dell’arte della persuasione con metodi suggestivi e fraudolenti, che fanno leva sul desiderio legittimo di concedersi una possibilità di viaggiare a bassi costi. Purtroppo, tale desiderio rimane frustrato e resta il peso di un impegno economico pesante". Molti Tribunali ormai si pronunciano a favore dei consumatori dichiarando la nullità dei suddetti contratti. Importante è soprattutto l’affermarsi della giurisprudenza che, sottolineando lo stretto collegamento tra i due contratti, dichiara la nullità di entrambi, esonerando il consumatore dall’obbligazione assunta con il contratto di finanziamento (per lo più rate mensili per almeno 5 anni o più). Nella sentenza in oggetto, il Giudice fa ricorso all’istituto del “mutuo di scopo”.  "Va detto - continua la Zurlo - che la legislazione sul punto, seppure in ritardo anche rispetto alla giurisprudenza (che al fine di colmare un vuoto normativo, doveva ricorrere alle categorie del mutuo di scopo o a quella del “contratto unico complesso”), si è finalmente adeguata a partire da una normativa comunitaria,  producendo risultati favorevoli per i consumatori, in tutti i casi in cui (e quindi non solo nel caso del time share) si acquista un bene mediante finanziamento". Confconsumatori ricorda che per ogni problema riguardante viaggi e servizi turistici è attivato, nell'ambito del progetto "Guarda che ti riguarda!" un indirizzo e-mail tramite il quale l'associazione offre consulenza e assistenza ai turisti: turismo@guardachetiriguarda.it .

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