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Superbonus 110 per cento, le due diligence del proprietario

30 Settembre 2020 17:37, di Redazione
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Un intervento chiarificatore ad opera del Geometra Paolo Ciraulo

In questi gorni si fa un gran parlare di Superbonus 110 per cento e sono in tanti che si chiedono come accedere e quale la filosofia del provvedimento. con piacere un intervento chiarificatore del Geometra Paolo Ciraulo

"Con l’avvento del Decreto Legge 34 del 19 Maggio 2020 n. 34, pubblicato sulla G.U. in data convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), il governo ha dato vita ad un’agevolazione fiscale in materia edilizia che,  unitamente all’ampliamento del mercato della cessione del Credito, permette a chi volesse effettuare lavori di efficientamento energetico nel proprio immobile di usufruire di una detrazione d’imposta lorda pari al 110% della spesa sostenuta da ripartirsi in cinque rate annuali, con un vantaggio economico del contribuente che oltre ad aver ristrutturato il proprio immobile, guadagnerebbe rispetto alla spesa totale sostenuta per i lavori edili effettuati nella propriaabitzione.

Tale formula, molto allettante proprio per l’aliquota di detrazione, unitamente al mercato delle cessioni del credito cui fa riferimento la stessa legge, permetterà di sboccare un settore in crisi e in parte messo in ginocchio anche dallo stallo dei consuminotoriamente risaputo e causato dall’emergenza Covid-19.

Con tale strategia legislativa il governo nazionale si è dotato di una norma di carattere premiale, (a differenza di precedenti Legislature dove in piena crisi economica si puntava ai condoni edilizi, strumenti di paracadute economico ma che nulla portavano in termini di educazione civica) che può se ben attuata, far nascere idee imprenditoriali tali, da generare flussi economici utili alla formazione di nuovi posti di lavorounitamente a benefici in termini di risparmio energetico ed emissioni di CO2(vedi protocollo di Kioto 11.12.1997).

Tralasciando i presupposti di legge che permettono di usufruire di tali agevolazioni, degli aspetti organizzativi e finanziari che ne conseguono, il mio intervento vuole essere chiarificatorio sugli elementi essenziali e necessari affinché il cittadino committente possa iniziare a cercare un progettista e poi un’impresa al fine di far progettare e successivamente realizzare un intervento di efficientamento energetico utile a migliorare il comfort abitativo della propria abitazione con il miglioramento della qualità degli impianti termici della propria abitazione (che sia in condominio o autonoma) e con la possibilità di migliorare anche l’involucro esterno.

Al fine di evitare di incorrere in situazioni annullamento del beneficio fiscale ottenuto dopo l’ultimazione dei lavori, il cittadino che volesse iniziare un’analisi di fattibilità tecnica successivamente eseguibile solo da un professionista specializzato in materia, alla luce di quanto dettato da ulteriori norme tecniche promulgate nel corso degli anni, lo stesso dovrà per primo accertarsi che il proprio immobile abbia in essere sia la regolarità dal punto di vista urbanistico, che catastale che impiantistica.

Se ogni contribuente nella sua lunga o breve figura di proprietario si sia giĂ  dimesticato con figure tecniche, quali Architetti, Ingegneri, Geometri o periti edili chiamati a loro volta a predisporre progetti o sistemazioni di documenti utili al ripristino della regolaritĂ  tecnica dei loro fabbricati, difficilmente aveva mai avuto a che fare con termotecnici chiamati a verificare la regolaritĂ  degli impianti termici delle proprie abitazioni.

Ebbene, per usufruire della nuova agevolazione richiamata dal D.L.  34/2020, il proprietario  che volesse intraprendere un percorso di efficientamento energetico del proprio immobile dovrà confrontarsi oltre che ad un professionista della Materia edile anche della professionalità di un Termotecnico iscritto negli albi del Catasto Energetico Nazionale.

Come detto inizialmente gli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 hanno introdotto una premialità a condizione che gli interventi vengano eseguiti su immobili in regola con le norme urbanistiche, quindi dotate del Certificato di Agibilità/Abitabilitànonché in immobili dotati di impianto termico, che per l’appunto ai sensi del D.M. 10.02.2014 sono tutti quei sistemi di riscaldamento dotati di impianto termico.

Tale libretto, obbligatorio per legge, identifica tutti gli elementi utili ad un manutentore o ad un progettista ad individuare le caratteristiche tecniche dell’impianto di riscaldamento presenti nell’immobile anche oggetto di lavori di efficientamento energetico (presenza di pompe di calore e/o di impianti di riscaldamento a gas ecc). La sua redazione è a carico di un termotecnico regolarmente iscritto alla propria Camera di Commercio di appartenenza, in possesso dei requisiti di legge ed iscritto all’elenco degli installatori e manutentori degli impianti termici della Regione Siciliana. Pertanto non basterà la sola preesistenza di un impianto termico all’interno della propria abitazione, ma che tale sia correttamente censito, quindi il primo passo sarà quello di dotarsi di un libretto di impianto termico redatto per l’appunto da un termotecnico iscritto negli elenchi regionali.

Dopo aver dotato il proprio appartamento del Libretto di Impianto, l’utente dovrà verificare un’altra essenziale condizione, ovvero quella della piena regolarità urbanistica del proprio immobile.

Considerando che tutti gli interventi effettuabili e richiamati dall’art. 119 D.L. 34/2020, possono essere eseguiti previo deposito, allo sportello unico per l’ediliziadi una relazione tecnica (art. 28 L. 10/1991 e art. 8 comma 1 D.lgs 192/2005) attinente al risparmio energetico progettato, che tale comporta un intervento edile necessitante anche per i casi di edilizia libera della Comunicazione Inizio Lavori (CIL), che tale comprende al suo interno una dichiarazione ai sensi del D.P.R 445/2000 nella quale il proprietario assevera la regolarità dello stato preesistente dei luoghi alle norme urbanistiche, il contribuente deve sapere che per regolarità urbanistica si intende possedere un fabbricato dotato del certificato di agibilità/abitabilità e comunque nello stato dei luoghi ex ante e post ante intervento conforme al contenuto dei progetti a suo tempo approvati.

Ne consegue che, il buon contribuente, prima ancora di imbattersi in offerte economiche e preventivi di ditte impiantistiche ed edili, verifichi l’esistenza della regolarità del proprio immobile anche con il possesso dell’agibilità (titolo che garantisce la piena conformità edilizia) ed in possesso del Libretto dell’impianto termico (regolarità impianto termico)

Si ricorda che i benefici fiscali e le relative detrazioni eventualmente conseguite a norma del Decreto del 18 febbraio 1998, n. 41 unitamente all’art. 49 comma 1 del D.P.R. 380/01 come normato in Sicilia dalla Legge 16/2016, perdono di efficacia qualora gli interventi realizzati siano stati eseguiti su immobili senza idoneo titolo edilizio, in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato.

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