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Covid-19: sospensione rate mutui prima casa

30 Marzo 2020 17:57, di Alessandro De Bartolomeo
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Via libera dal Ministero Economia e Finanze

Via libera dal Ministero Economia e Finanze al provvedimento che va ad integrare il Regolamento del Fondo di SolidarietĂ  per i mutui acquisto prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini.
L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus ha portato ad una estensione della platea dei soggetti che possono accedere al beneficio della sospensione del pagamento rate mutuo.
Per ottenere la sospensione, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo, deve presentare domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’ Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca erogante il mutuo. (link:http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf) .

Il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” va ad integrare le disposizioni del Fondo nazionale il quale prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà  di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino ad un periodo di 18 mesi.
In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo accesso anche ai lavoratori dipendenti con provata riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni ed ai lavoratori autonomi ed ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’addebito di spese istruttoria pratica, o commissioni aggiuntive extra a carico del richiedente la sospensione.

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