Cassazione: "E' rapina sottrarre cellulare per leggere sms altrui"
Può essere accusato del reato di rapina chi si impossessa di un cellulare altrui allo scopo di leggere i messaggi che il proprietario ha ricevuto, vio...
Può essere accusato del reato di rapina chi si impossessa di un cellulare altrui allo scopo di leggere i messaggi che il proprietario ha ricevuto, violando, in questo modo il "diritto alla riservatezza" e incidendo "sul bene primario dell'autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha condannato a due anni e due mesi di reclusione un 24enne di Barletta che aveva rubato il cellulare della sua ex strattonandola ed introducendosi nella sua abitazione. I giudici hanno stabilito che la finalità di sottrarre un cellulare per leggerne il contenuto "integra pienamente il requisito dell'ingiustizia del profitto morale". In questo caso, "la pretesa" del giovane, "perquisire" il telefono della ex fidanzata alla ricerca di messaggi, dal suo punto di vista compromettenti, "assume i caratteri dell'ingiustizia manifesta, proprio perché, violando il diritto alla riservatezza, tende a comprimere la libertà di autodeterminazione della donna". Inoltre la Cassazione ricorda che "l'instaurazione di una relazione sentimentale fra due persone appartiene alla sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile all'autodeterminazione fondato sull'articolo 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della donna senza che sia rispettata la sua libertà di autodeterminazione". Per la Suprema Corte, "la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale comporta la libertà di intraprendere relazioni sentimentali e di porvi termine" e nessuno può avanzare la pretesa di controllare i telefoni cellulari altrui, soprattutto delle ex e degli ex, per cercare prove di nuove o preesistenti relazioni. Il giovane aveva sostenuto in giudizio che la sua azione non era stata "ingiusta" perché voleva solo "dimostrare al padre della sua ex fidanzata, attraverso i messaggini telefonici, i tradimenti perpetrati dalla figlia". Questa motivazione non ha scongiurato la condannato per rapina e a nulla è servito all'imputato far presente che - nella fase cautelare - il Tribunale del Riesame "aveva escluso il reato di rapina reputando insussistente il requisito dell'ingiustizia del profitto".
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