Dipendente condannato per peculato
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca conferma la legittimità del licenziamento irrogato dal Comune di Santa Ninfa
Nel 2013, a seguito di un controllo ispettivo bancario il Comune di Santa Ninfa veniva a
conoscenza del fatto che erano state riscontrate talune irregolarità e incongruenze in merito alla
gestione di titoli cambiari non riscossi dall’Ente comunale.
Dopo aver appreso tale informazione, il Comune di Santa Ninfa apriva un procedimento
disciplinare nei confronti del dipendente comunale addetto, nell’esercizio delle proprie funzioni, alla gestione e alla notificazione dei titoli cambiari in veste del Comune.
Al dipendente veniva contestato di aver sottratto posta destinata al Segretario comunale e di aver sottratto titoli cambiari e sulla base di ciò applicava la sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi con privazione della relativa retribuzione.
Nel 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca richiedeva il rinvio a giudizio del dipendente comunale per il reato di peculato, ovvero per essersi impropriamente impossessato della somma di 64.520,64 € invece di corrisponderla al dovuto istituto bancario.
A seguito della definizione del processo penale conclusosi con la condanna del dipendente il
Comune di Santa Ninfa disponeva il licenziamento senza preavviso, il quale veniva impugnato
dal dipendente innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca. Il Comune di Santa Ninfa si costituiva in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, il quale evidenziava la legittimità del licenziamento in questione, e la correttezza dell’intera procedura disciplinare intrapresa dal Comune di Santa Ninfa.
In particolare l’Avv. Rubino dimostrava in giudizio l’infondatezza della tesi avversaria, in
quanto nel caso di specie dovevano ritenersi rispettati i termini previsti dalla normativa di
riferimento, essendo stato contestato l’addebito subito dopo la notificazione della richiesta di
rinvio a giudizio. Inoltre, l’Avv. Rubino evidenziava come in capo alla P.A. sussistesse un potere discrezionale di sospendere il procedimento disciplinare ove avente ad oggetto fatti di rilevanza penale di particolare complessità sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, dunque, la sospensione del procedimento di cui si era avvalsa l’Amministrazione comunale non poteva che considerarsi conforme alla normativa prevista dal D.lgs. 165 del 2001.
Condividendo le argomentazioni sostenute dall’Avv. Rubino, con ordinanza del 24.04.2023, il Tribunale di Sciacca in funzione del Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente comunale condannandolo anche al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Santa Ninfa.
© Riproduzione riservata
Dello stesso argomento
Gli arresti a Palermo per corruzione, è di Salemi il vicepreside finito in manette
Operazione Aegades. Chiesto rinvio a giudizio per 18 dei 19 indagati
DIA. Sequestrati beni per 600 mila euro ad ex amministratore giudiziario
«Aegades»: fissata prima udienza preliminare per il prossimo 20 dicembre
Piacenza: carabinieri infedeli condanne fino a 12 anni. Per il salemitano Spagnolo la pena più bassa
Artemisia, a luglio il processo per 18 indagati
Belice: 53 anni fa il terremoto che sconvolse la Valle
Rifiuti: Pierobon, procede iter gara per impianto pubblico di Calatafimi-Segesta
I più visti
Incidente stradale ieri sera a Valderice, auto finisce in un burrone
Paceco. Incidente sul lavoro, muore schiacciato dal trattore
Aggiornamento Trapani. Incidente stradale questa sera lungo lo scorrimento, due i feriti
A/29 svincolo per Carini, incidente stradale, 5 i mezzi coinvolti
San Vito Lo Capo. Su Monte Monaco i tecnici del Sass stanno cercando di salvare due alpiniste