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"Messaggi minacciosi al dg della Vibonese prima della gara", sanzione per il patron del Trapani Antonini

01 Giugno 2024 11:43, di Redazione
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Sanzionata anche la società di calcio trapanese

La FIGC, tramite il Comunicato ufficiale N. 505/AA, ha reso noto di aver comminato una "sanzione di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Valerio Antonini e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società FC TRAPANI 1905 SRL".

Secondo quanto riportato dal documento della Federcalcio, il patron trapanese è stato sanzionato poiché "..nei giorni precedenti la disputa della gara Vibonese-Trapani del 21.1.2024 valevole per il campionato di serie D, girone I, ha trasmesso, tramite l’applicazione whatsapp, all’utenza telefonica del direttore generale della Vibonese sig. Gagliardi Antonio messaggi minacciosi".

Questa la nota ufficiale della FIGC a firma del Presidente Gabriele Gravina

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 702 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Valerio ANTONINI, e della società FC TRAPANI 1905 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta: VALERIO ANTONINI, all’epoca dei fatti Presidente, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società FC Trapani 1905 srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 15.1.2024, ovvero nei giorni precedenti la disputa della gara Vibonese-Trapani del 21.1.2024 valevole per il campionato di serie D, girone I,
trasmesso, tramite l’applicazione whatsapp, all’utenza telefonica del direttore generale della Vibonese sig. Gagliardi Antonio messaggi minacciosi; FC TRAPANI 1905 SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascrivibile al suo Presidente, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, sig. Antonini
Valerio, come descritta nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dal Sig. Valerio ANTONINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per
conto della società FC TRAPANI 1905 SRL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.500,00 (mille ecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Valerio ANTONINI, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società FC TRAPANI 1905 SRL.

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