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Fazio ritorna consigliere comunale, il Tribunale gli dà ragione

13 Aprile 2017 18:12, di Ornella Fulco
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Girolamo Fazio torna a sedere al Consiglio comunale di Trapani. Il Tribunale di Trapani ha accolto il suo ricorso contro il Comune di Trapani e ha dic...

Girolamo Fazio torna a sedere al Consiglio comunale di Trapani. Il Tribunale di Trapani ha accolto il suo ricorso contro il Comune di Trapani e ha dichiarato insussistente la causa di incompatibilità sostenuta nelle delibere comunali 174 del 19 dicembre 2016, 7 del 23 gennaio 2017 e 29 del 13 febbraio 2017. La sentenza, emessa questo pomeriggio, stabilisce anche che il Comune di Trapani dovrà rifondere 1.100 euro a Fazio per le spese sostenute. Nel merito il giudice ha motivato la sentenza affermando che «non sussiste alcun dubbio sul fatto che, il ricorrente Fazio Girolamo, […] avendo notificato una scrittura privata autenticata con cui riconosce il proprio obbligo di conseguire l'accoglimento dell'azione civile formulata da Dolce Vito e rinuncia all’eventuale diritto di rivalsa – ha sostanzialmente rimosso la causa di incompatibilità sopravvenuta a proprio carico». Per il Tribunale «il Comune di Trapani non aveva alcuna legittimazione ad intervenire nel giudizio perchè «il giudice ordinario non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto del Consiglio, né esercita giurisdizione di annullamento dell'atto stesso ma deve statuire sulla spettanza della carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo alle quali rimane estraneo l'ente territoriale. Deve, pertanto, affermarsi che il Comune non risulta titolare di alcun interesse che possa trovare tutela innanzi al giudice ordinario». I giudici hanno rilevato che Fazio, stipulando una fideiussione assicurativa in favore del Comune di Trapani «abbia determinato l'intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda subordinata di garanzia formulata, nel corso del primo grado di giudizio, da parte del Comune di Trapani. Ed invero, nell'ipotesi in cui il Comune scegliesse di riproporre tale domanda nel corso del giudizio di appello, questa non sarebbe sorretta da alcun attuale interesse ad agire, essendo stata superata dal riconoscimento in via negoziale dell'obbligo di garanzia da parte di Fazio Girolamo». Infine il giudice sostiene che «ai fini della rimozione della causa di incompatibilità per lite pendente, prevista dall'art. 63 comma 1, n. 4, d.lg. n. 267 del 2000, è necessario e sufficiente che il soggetto, il quale versi in una siffatta situazione, ponga in essere atti idonei, anche se non formalmente perfetti rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli, a far venir meno nella sostanza l'incompatibilità di interessi realizzatisi a seguito dell'instaurazione della lite medesima». I giudici hanno, in tal modo, sancito il diritto di Fazio a mantenere la carica di consigliere comunale mentre, ovviamente, non si sono pronunciati sull'annullamento delle delibere adottate dal Comune relative all'incompatibilità, potere che spetta ai giudici del Tar e non a quelli della sezione civile del Tribunale ordinario. «Il Tribunale ha reso giustizia - commenta Fazio - rimuovendo una “soverchieria politica” posta in essere da alcuni soggetti che invece di contrastarmi lealmente hanno scelto il percorso della strumentalizzazione senza neppure essere all’altezza di architettare giuridicamente la trappola che avevano immaginato. Spiace che molti consiglieri comunali si siano prestati a questo sporco gioco, mortificando l’istituzione di cui fanno parte e che rappresentano».

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