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Privacy e... monnezza

07 Gennaio 2019 11:00, di Ornella Fulco
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Aspetti da tutelare con il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti

Inizia stamane, come è noto, a Trapani (centro storico) e frazioni la nuova raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema del porta a porta e i contenitori dotati di codice identificativo dell'utente. Una modalità diffusa in tante città italiane che consente di  verificare il numero dei conferimenti effettuati, per ogni tipo di rifiuto, e conteggiare con esattezza la reale produzione di rifiuti da parte di ogni singola famiglia. Ciò consente anche di verificare la correttezza dei conferimenti ed, eventualmente, sanzionare le violazioni. I cittadini che non fossero ancora provvisti degli appositi contenitori possono tlefonare al numero verde di Energetikambiente 800888077.

A focalizzare l'attenzione dell'amministrazione comunale di Trapani sulla esigenza di bilanciare il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata, accertando, dove necessario, l'identità dei contravventori passibili di sanzioni, con il diritto dei cittadini a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza, sono - con una nota inviata al sindaco Tranchida, all'assessore Romano e al responsabile di Energetikambiente Giovanni Picone, due cittadini: Luca Sciacchitano e Giuseppe Sanfilippo. 

"Essendo ogni codice a barre dei contenitori agganciato al nome del proprietario della spazzatura - scrivono nella nota diffusa alla stampa -  si ravvisano enormi problematiche in materia di violazione della privacy. Infatti, con il codice a barre agganciato al nome dell'utente e con la richiesta di utilizzare esclusivamente sacchetti trasparenti, gli operatori dell'Energetikambiente verrebbero, volendo, a conoscenza delle abitudini personali di ciascun cittadino del territorio. Con un colpo d'occhio al sacchetto, un anonimo quanto non titolato operaio, verrebbe a scoprire ad esempio quale scatola di medicinali butta l'utente Rossi e quindi che malattie ha. Scoprirebbe se beve vino, oppure birra e in quali quantità. Scoprirebbe i giorni in cui hanno il ciclo le sue figlie minorenni. Dagli opuscoli religiosi gettati potrebbe scoprire quale fede religiosa professa e tutta una vastissima mole di dati personali e sensibili che l'operaio stesso non sarebbe tenuto a conoscere. Similmente, senza nessun obbligo di riservatezza, il rischio che queste informazioni personali passino di bocca in bocca è elevatissimo".

Secondo Sciacchitano e Sanfilippo "è  necessario specificare che l'utilizzo dei mastelli con codice a barre è da ritenersi facoltativo e che chiunque accetti questa potenziale 'schedatura' dei propri dati sensibili, debba firmare una liberatoria in cui si autorizzi l'azienda al trattamento dei propri dati personali, con quali finalità e con quali vincoli di segretezza. Vincoli che andranno allargati anche agli operai addetti alla raccolta". 

I due anticipano l'intenzione  "di utilizzare contenitori anonimi e si riservano la facoltà di tutelare il proprio diritto alla privacy in tutte le sedi opportune".

Le loro obiezioni potrebbero apparire di "lana caprina" ma è una questione sulla quale vale la pena soffermarsi: già nel 2005 il Garante nazionale della privacy si era pronunciato su una serie di aspetti legati al sistema di raccolta porta a porta, rilasciando alcune indicazioni. Tra queste è stata considerata "non proporzionata (ndr all'interesse pubblico) la prescrizione contenente l´obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente perché consente di visionare agevolmente il suo contenuto".

Sarebbe lecito, invece, per il Garante, "sia contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce (anche se collegato ad un database anagrafico presso il Comune), sia fornire agli utenti appositi sacchetti, da utilizzare obbligatoriamente per una determinata tipologia di materiale, dotati di microchip o, eventualmente, di dispositivi Radio Frequency Identification ("RFID"). Le procedure consentono di delimitare l´identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione. Al momento dell´apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla verifica dell´omogeneità dei materiali inseriti, che comunque sono tenuti al rispetto della riservatezza, vengono, infatti, a conoscenza del contenuto, ma non anche, in prima battuta, degli elementi identificativi del soggetto conferente. Invece, i soggetti preposti all´applicazione della sanzione, mediante la decodifica del codice a barre o del microchip, acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla non conformità del contenuto del sacchetto".

Quanto alla possibilità di ispezionare il contenuto dei sacchetti, secondo la stessa pronuncia del Garante della privacy del 14 luglio 2005 , "agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica generalizzata di ispezioni da parte del personale incaricato (agenti di Polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di RFID, non è quindi necessario procedere ad ispezioni per individuare il conferente. La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l´identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell´orario di conferimento".

Sciacchitano e Sanfilippo hanno inviato la loro nota anche alla amministrazione comunale di Marsala dove il nuovo sistema entrerà in funzione il prossimo mese di febbraio. Si attende la risposta delle amministrazioni interessate e ci auguriamo che questa vicenda non diventi alibi (l'ennesimo) per non impegnarsi a rispettare il nuovo sistema di raccolta differenziata.

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